DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI E LIMITAZIONE DEI CONSUMI, A SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell’A.A.t.o. 3, relativa alla necessità di a contenere i consumi di acqua distribuita dall’acquedotto e limitare gli usi non strettamente legati al fabbisogno idropotabile, con esplicito divieto di utilizzo della stessa per usi impropri;

CONSIDERATE le condizioni meteorologiche attuali, caratterizzate da elevate temperature e scarse precipitazioni, e le relative previsioni stagionali, che prefigurano situazioni di carenza nell’approvvigionamento idrico, in un periodo di tendenziale aumento dei consumi;

VALUTATO il rischio che l’azzeramento delle bollette del Servizio Idrico Integrato nei Comuni del cratere sismico possa indurre a sprechi ed usi sconsiderati da parte delle utenze dell’acqua potabile, con conseguente concreto rischio che si possano verificare situazioni di crisi idrica generalizzata, dovuta alla insufficiente disponibilità di risorsa presso le fonti di approvvigionamento, o criticità localizzate, generate da sovraccarichi della rete di distribuzione dovuti a picchi eccessivi della domanda;

CONSIDERATA la necessità di intraprendere azioni preventive, che potranno arrivare all’interruzione della continuità del servizio di approvvigionamento, al razionamento e alla turnazione delle forniture;

RITENUTO necessario ed urgente impartire disposizioni volte a disciplinare rigorosamente e per finalità contenitive l’uso dell’acqua potabile distribuita dall’acquedotto pubblico, limitandone quanto più il consumo all’effettivo fabbisogno idropotabile al fine di garantire un regolare e adeguato approvvigionamento idrico, atto a soddisfare le esigenze di tutta la cittadinanza, evitando usi impropri e sprechi di acqua potabile;

VISTI: gli artt. 95, 96 e 98 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; l’art. 1, comma 3, della L.R. 9 giugno 2006, n. 5; il Regolamento del servizio idrico integrato vigente nel territorio dell’ATO 3; l’art. 50, comma 5, e l’art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale le violazioni delle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;

DATO ATTO che il carattere di urgenza della presente ordinanza impedisce la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

ORDINA con decorrenza immediata e fino all’adozione dell’atto di revoca formale del presente provvedimento:  a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell’acqua distribuita dall’acquedotto pubblico;

 agli utenti di tipo domestico di limitare l’impiego dell’acqua potabile in distribuzione ai soli usi alimentare e igienico-sanitario escludendo, in particolare negli orari diurni e di maggior consumo ogni altro uso consentito ma non strettamente necessario;

VIETA  l’impiego di acqua potabile per le seguenti attività:

 lavaggio di cortili e piazzali;

 lavaggio domestico di veicoli a motore;

 riempimento di piscine private e vasche da giardino, ornamentali e simili;

 irrigazione agricola, ad esclusione dell’innaffiamento di orti e giardini nelle ore notturne.

INVITA tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio idrico, tra cui:

 riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc.;

 installare su tutti i rubinetti dispositivi frangigetto, che consentono di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;

 limitare per quanto possibile la ricarica degli sciacquoni, sottraendo volume al serbatoio;

 non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il loro risciacquo;

 utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;

 utilizzare l’acqua di cottura della pasta per il lavaggio manuale delle stoviglie;

 impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;

 preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si insapona;

 non far scorrere in modo continuo l’acqua del rubinetto durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba.

AVVERTE tutti i cittadini della necessità di intraprendere azioni preventive, che potranno arrivare all’interruzione della continuità del servizio di approvvigionamento, al razionamento e alla turnazione della fornitura idropotabile. Il corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sulla regolare esecuzione della presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, conformemente a quanto previsto dall’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e che ne sia data ampia diffusione sul territorio comunale.

Recanati, lì 30/06/2017

IL SINDACO FRANCESCO FIORDOMO 

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