A.A.A.A. cercasi Consigliere comunale di Recanati per presentare mozione per il PEBA e il Testamento Biologico

Siamo alla ricerca di un consigliere di buona volontà per poter presentare al Consiglio comunale di Recanati  due mozioni:una riguardante l'adozione del PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche) e  l'altra sul registro per il testamento biologico.Il testo è quello che abbiamo presentato e fatto approvare in altri comuni delle Marche. Naturalmente si può presentare anche solo una delle due mozioni per chi non crede sull'utilità di entrambe.

Di seguito il testo delel due mozioni

Prima mozione.

COMUNE  DI  RECANATI

 

AL CONSIGLIO COMUNALE

 

Oggetto:  Mozione per la predisposizione del PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche)

 

 

 

PREMESSO  CHE

La costituzione italiana all’art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, la concreta fruizione di questo diritto per  le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie di diritti nonché integrarsi nell’ambiente sociale.

L’art. 3 comma 2 della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l’attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. E’ proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l’aspetto della mobilità e il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di eliminare le barriere architettoniche.

Con l’entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, con la legge n° 18 del 3 marzo 2009, il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come diritto  all’accessibilità e in base all’art. 9 della Convenzione tale diritto è strettamente correlato  alla realizzazione di alcuni dei più rilevanti principi cui è finalizzata la Convenzione stessa come sanciti  all’art.3 vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente e all’inclusione sociale.

Ai fini dell’attuazione delle premesse di cui sopra e in particolare in attuazione dei principi costituzionali e della Convenzione ONU di non discriminazione e di pari opportunità, si devono promuovere delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali.

 

 

PRESO  ATTO CHE

 

 

  • la legge n. 41 del 28 febbraio 1986, art. 31 c. 21 e 22,  stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono redigere un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche di tutti gli edifici pubblici;

 

  • la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 estende l’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche a tutti gli edifici, non solo pubblici;

 

  •  la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art 24,  dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione sia destinata per opere urbane atte ad eliminare le barriere architettoniche;

 

  •  la stessa legge estende l’obbligo di redazione del PEBA agli “spazi urbani”, con l’obbligo di redazione del PAU (piano accessibilità urbana);

 

  • la legge regionale n. 52 del 27 aprile 1990, art. 5,  obbliga le   Amministrazioni comunali a dotarsi di un PEBA, pena la nomina di un commissario ad acta  incaricato della sua adozione.
  • Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ha  per oggetto “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.”

 

 

 

 

CONSTATATO  CHE

a tutt’oggi è disapplicata in materia rilevante da parte degli Enti Locali competenti la normativa in tema di rimozione degli ostacoli di natura architettonica e sensoriale, le cosiddette barriere architettoniche, che preguidicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo autonomo.

La cellula di Ancona dell’associazione Luca Coscioni  dal 2012  si è fatta promotrice di una campagna di sensibilizzazione  verso gli enti locali della regione Marche per  l’applicazione della normativa sui P.E.B.A.  art. 31 comma 21 e 22  della legge n° 41 del 1986, nonché  dell’art. 5  della legge regionale  n° 52 del 1990.

In particolare  a seguito di una interrogazione al Consiglio regionale delle Marche proposta dall’ex consigliere Adriano Cardogna e della relativa risposta dell’ex assessore al Bilancio e patrimonio Pietro Marcolini nella seduta del 18 settembre 2012, siamo venuti a conoscenza, sia che la Regione Marche non ha adottato il P.E.B.A., come invece prescrive il comma 21 dell’art. 32 della legge 41 del 1986 e il comma 4 dell’art. 5 della legge 52 del 1990 della Regione Marche, sia  che non ha svolto quell’attività di controllo e monitoraggio verso comuni e provincie, come invece prescrive il comma 22 dell’art. 32 della legge 41 del 1986 e del comma 2 dell’art. 5 della legge 52 del 1990 della Regione Marche.

A  seguito di ciò, visto l’inadempienza della Regione Marche, la cellula di Ancona dell’associazione Luca Coscioni si è sostituita alla Regione svolgendo   un’ attività di controllo e  monitoraggio  chiedendo  alle più importanti   amministrazioni locali delle Marche,  i  sei comuni capoluoghi di provincia e alle  cinque provincie delle Marche, se  avevano adottato il PEBA, effettuando delle richieste di accesso agli atti in base alla legge 241 del 1990. Da  questa attività, in supplenza di quello che avrebbe dovuto fare la Regione Marche,  risulta che nessuna di queste pubbliche  amministrazioni ha adottato il PEBA, denunciando pubblicamente in vari sedi e in vari comunicati pubblicati nella stampa locale nel corso di questi ultimi anni.

Tra l’altro nelle risposte le stesse amministrazioni locali ammettono che negli edifici di loro competenza ci sono ancora delle strutture inaccessibili ai disabili motori dove quindi sono presenti delle barriere architettoniche, come per esempio gli edifici scolastici.

La normativa sopra richiamata impone in questi casi  che la Regione nomini un commissario ad hoc  in quei  comuni e provincie inadempienti in materia di PEBA.

 

                                                     CONSIDERATO CHE

A seguito delle nostre iniziative svolte nel territorio regionale e presso la Regione Marche nelle quali abbiamo evidenziato la totale inadempienza degli enti locali in tema di PEBA,  il Consiglio Regionale delle Marche  nella seduta del 9 dicembre 2014  ha approvato una risoluzione, proposta dal consigliere Adriano Cardogna, con la quale impegna la Giunta regionale delle Marche ad esercitare senza ulteriore indugio i poteri sostitutivi riconosciuti dalla normativa statale e regionale vigente in punto di inadempimento da parte di Province e Comuni della Regione, dell’obbligo di adozione dei PEBA e a provvedere pertanto, con la massima urgenza alla nomina dei relativi Commissari ad acta.

 

E’ di tutta evidenza come  negli edifici pubblici  e spazi urbani e servizi pubblici sono presenti tutta una serie di ostacoli di natura architettonica  che  impediscono  la libertà di movimento delle persone con disabilità motoria e sensoriale.

E’ evidente quindi la  necessità  dell’adozione dei  P.E.B.A.,   che  sono degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica degli enti  locali per individuare le varie barriere presenti nel territorio e programmare una serie di interventi per la loro eliminazione nel corso degli anni.

 

 

Tutto ciò premesso si chiede  di approvare la seguente mozione che  impegna il Sindaco e la  Giunta comunale  a redigere,  un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) della città di Recanati, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.

 

Seconda mozione:

Al  sig.  Sindaco  e 

al sig. Presidente del Consiglio comunale di Recanati

 

 

i sottoscritti consiglieri comunali …………………………………………….

 

chiedono che sia inserita all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale per essere discussa e messa a votazione la seguente 

 

 

Mozione

 

Oggetto:  ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI  – TESTAMENTO BIOLOGICO

 

 

 

 

PREMESSO CHE

   

–          l’articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è in esso ribadita la necessità che vi sia un’espressione di libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

–          l’articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

–          l’articolo 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”;

  •            il 20 aprile 2017 la Camera dei Deputati ha approvato con 326 SI su 363 votanti  il disegno di legge n° 1142 avente ad oggetto “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico"  che prevede la possibilità di istituire presso i comuni un registro per le disposizioni dei trattamenti sanitari.

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE

 

–          la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all’integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all’integrità della persona);

–          la Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo 1997, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, stabilisce all’articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";

 

 

 

PRESO ATTO CHE

  

–          il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo 16 che "il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…", all’articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (…) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.";

–          lo stesso Codice di Deontologia Medica, all’articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (…) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (…). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";

 

 CONSIDERATO CHE

 

–          anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità in cui ci si dovesse trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso;

 

 

 

 

VALUTATO ALTRESÌ CHE

 

–          il Comitato Nazionale di Bioetica si è così espresso in data 18 Dicembre 2003: “…appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate… che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina…”; ed ha inoltre così specificato: ”le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”;

 

RILEVATO CHE

 

–          i Comuni possono, nell’ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, dello stato civile e elettorali, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti ma anche per altre finalità consentite dalla legge;

–          i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l’archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili;

–          l’iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

–          tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

 

VISTO

 

il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell’art. 3,  comma  2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad aggetto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e tenendo presente che il 28 dicembre del 2012 sono state consegnate al comune di Castelfidardo decine di firme di cittadini che hanno sottoscritto una petizione/richiesta, trasmessa al Comune di Castelfidardo  per l’istituzione di un registro dei testamenti biologici

 

 

 

 

IMPEGNA

 

il Sindaco e la Giunta Comunale ad istituire un Registro dei Testamenti Biologici-Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, conservato presso gli Uffici Comunali nel rispetto della normativa vigente, inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili.

 

 

 

 

 

 

 

Renato Biondini

segretario cellula di Ancona ass. Luca Coscioni

cell. 3396035387

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