{"id":23585,"date":"2020-02-27T18:06:32","date_gmt":"2020-02-27T18:06:32","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"be4fe0be3ed75a8b409855f5e6bd8e85","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2020\/02\/27\/be4fe0be3ed75a8b409855f5e6bd8e85\/","title":{"rendered":"Sospesa dal Tar l&#8217;ordinanza di Ceriscioli. Da domani scuole e musei riaperti nelle Marche"},"content":{"rendered":"<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Il Tar Marche<\/strong><strong>, con decreto urgente il cui testo &egrave; riportato sotto, ha sospeso in via cautelare l&#39;ordinanza con&nbsp;cui la Regione Marche aveva disposto la chiusura di scuole e musei e inibito tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi&nbsp;natura fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020 al fine di&nbsp;contrastare la diffusione del coronavirus. <\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>&quot;Lo Stato c&#39;&egrave; e si fa rispettare. Avevamo impugnato l&#39;ordinanza della Regione Marche e il Tar l&#39;ha sospesa.&nbsp;Oggi, 12 Regioni hanno firmato l&#39;ordinanza unica condivisa nella riunione con il governo, costruita sulle direttive del Ministero della Salute, della protezione civile e dell&#39;istituto superiore di sanit&agrave;. Puntiamo ad omogeneizzare nel giro di qualche giorno l&#39;azione di tutte le Regioni. L&#39;Italia sta gi&agrave; ripartendo. Mi auguro che il presidente Ceriscioli metta in sicurezza i cittadini marchigiani firmando l&#39;ordinanza unica&quot;: questo il commento del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\n\tPubblicato il 27\/02\/2020 &#8211; N. REG.PROV.CAU. &#8211; N. REG.RIC.<br \/>\n\tTribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)<br \/>\n\tIl Presidente<br \/>\n\tha pronunciato il presente<br \/>\n\tDECRETO<br \/>\n\tsul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#39;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria presso l&rsquo;Avvocatura Distrettuale di Ancona in Ancona, piazza Cavour, 29;<br \/>\n\tcontro<br \/>\n\tRegione Marche, Presidente della Giunta Regionale non costituiti in giudizio;<br \/>\n\tper l&#39;annullamento previa sospensione dell&#39;efficacia, dell&rsquo;ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, recante &laquo;misure in materia di contenimento e gestione dell&rsquo;emergenza epidemiologica da COVID-19&raquo; con la quale &egrave; stata disposto che a partire dalle ore 00.00 di mercoled&igrave; 26 febbraio 2020 fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020, sul territorio della Regione Marche &egrave; disposta:<br \/>\n\ta) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;<br \/>\n\tb) la sospensione dei servizi educativi dell&rsquo;infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonch&eacute; della frequenza delle attivit&agrave; scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attivit&agrave; formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;<br \/>\n\tc) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;<br \/>\n\td) la sospensione dell&rsquo;apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;<br \/>\n\te) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.<br \/>\n\tVisti il ricorso e i relativi allegati;<br \/>\n\tVista l&#39;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#39;art. 56 cod. proc. amm.;<br \/>\n\tLette le deduzioni difensive informalmente acquisite dalla Regione Marche;<br \/>\n\tPremesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non &egrave; quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, &laquo;in caso di estrema gravit&agrave; ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio&raquo;, il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ci&ograve; destinata;<br \/>\n\tConsiderato che il D.L. 23.2.2020 n. 6 &#8211; al fine di contrastare la diffusione del coronavirus &#8211; prevede, al ricorrere di tassativi presupposti, l&rsquo;assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libert&agrave; costituzionali;<br \/>\n\tRilevato che la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta che la Regione Marche avrebbe emesso l&rsquo;impugnata ordinanza in assenza del presupposto (individuato dall&rsquo;art. 1, comma 1, del D.L.n. 6 del 2020) che nella zona risulti &ldquo;positiva almeno una persona&rdquo;;<br \/>\n\tConsiderato che la legittimit&agrave; del provvedimento amministrativo deve essere valutata, in sede giurisdizionale, alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della emissione, risultando irrilevanti le sopravvenienze, secondo il principio &ldquo;tempus regit actum&rdquo; (cfr. ex multis: Cons. St. Sez. IV, 30.7.2019, n.5395);<br \/>\n\tRilevato che dall&rsquo;ordinanza si rileva che non sussistevano, a quel momento, casi accertati di contagio nelle Marche, evidenziando quale presupposto &ldquo;la prossimit&agrave; del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di contagio da COVID- 19&rdquo;;<br \/>\n\tConsiderato che &ndash; in questa fase di sommaria delibazione in via d&rsquo;urgenza &ndash; la suddetta doglianza risulta fondata;<br \/>\n\tRitenuto che anche l&rsquo;ulteriore censura svolta dalla ricorrente, con la quale si prospetta che la Regione avrebbe erroneamente indicato, a<br \/>\n\tsostegno del potere di ordinanza, la disposizione di cui all&rsquo;art. 2 del D.L. n. 6 del 2020 &#8211; che prevede la possibilit&agrave; per le autorit&agrave; competenti di disporre misure &ldquo;ulteriori&rdquo;, al di fuori dei casi di cui all&rsquo;art. 1 comma 1 (ossia anche in assenza del riscontro di almeno una persona positiva) &#8211; pare assistita dal fumus boni iuris, atteso che tali misure non possono essere altrettanto invasive, sia per intensit&agrave; sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla<br \/>\n\tpresenza di un focolaio di infezione; in altri termini, la possibilit&agrave; di adottare misure &ldquo;ulteriori&rdquo; va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore delle libert&agrave; individuali, rispetto a quelli previsti dall&rsquo;art. 1 del cit. D.L. n. 6;<br \/>\n\tRitenuto che sussista altres&igrave; il presupposto dell&rsquo;estrema gravit&agrave; ed urgenza richiesto dall&rsquo;art. 56 c.p.a, per concedere la tutela monocratica urgente, considerato che il provvedimento impugnato esaurisce i suoi irreversibili effetti il 4 marzo; fermo restando che, al mutare della situazione di fatto, consegue la possibilit&agrave;, per il Governo e per la Regione, di emettere i provvedimenti consentiti dal cit. D.L. n. 6 del 2020;<br \/>\n\tConsiderato che l&rsquo;eventuale differente trattamento riservato dal Governo &#8211; in condizioni asseritamente eguali a quelle della Regione Marche &#8211; alla Regione Liguria, sul quale si sofferma lo scritto difensivo regionale (senza che tale circostanza risulti per&ograve; evocata dal provvedimento impugnato) ha valenza politica ma non giuridica e non pu&ograve; comunque ex se giustificare l&rsquo;esercizio del potere;<br \/>\n\tAttesa l&rsquo;urgenza connessa alle situazioni oggetto del provvedimento impugnato, alla rilevanza degli interessi in competizione e considerato che appare possibile una permanenza della situazione di criticit&agrave; sanitaria anche oltre la data di scadenza dell&rsquo;ordinanza qui impugnata, si reputa opportuno fissare per la trattazione collegiale &#8211; in deroga ai termini di cui all&rsquo;art. 55 c.p.a. &#8211; la camera di consiglio del 4 marzo 2020, avendo acquisito informalmente il consenso al riguardo delle parti;<br \/>\n\tP.Q.M.<br \/>\n\tAccoglie l&rsquo;istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato.<br \/>\n\tFissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.3.2020.<br \/>\n\tIl presente decreto sar&agrave; eseguito dall&#39;Amministrazione ed &egrave; depositato presso la Segreteria del Tribunale che provveder&agrave; a darne comunicazione alle parti.<br \/>\n\tCos&igrave; deciso in Ancona il giorno 27 febbraio 2020.<br \/>\n\tIL SEGRETARIO<br \/>\n\tIl Presidente<br \/>\n\tSergio Conti<\/strong><\/span><\/p>\n<p>;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tar Marche, con decreto urgente il cui testo &egrave; riportato sotto, ha sospeso in via cautelare l&#39;ordinanza con&nbsp;cui la Regione Marche aveva disposto la chiusura di scuole e musei e inibito tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi&nbsp;natura fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020 al fine di&nbsp;contrastare la diffusione del coronavirus. &quot;Lo Stato &#8230; <a title=\"Sospesa dal Tar l&#8217;ordinanza di Ceriscioli. 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