{"id":25250,"date":"2016-07-11T21:34:25","date_gmt":"2016-07-11T21:34:25","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"e44720eb07893690ba95e97ae5a6b7eb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2016\/07\/11\/e44720eb07893690ba95e97ae5a6b7eb\/","title":{"rendered":"Una fornitura di chitarre senza il mady in China. Piccolo guaio per la Eko Music Group"},"content":{"rendered":"<h3>\n\t<strong>La Eko Music Group da moltissimi anni importa la maggior parte della produzione delle chitarre dai fornitori cinesi. Il caso ha voluto che una fornitura di queste, fra le tante che vengono importate ogni anno in Italia, fosse priva, per distrazione del fornitore cinese, del marchio Mady in China. Ci&ograve; si &egrave; verificato nel novembre scorso e ha riguardato uno stock di 258 chitarre e di 1.080 ukulele. La Guardia di Finanza, una volta scoperta la presenza di questo materiale al porto di Ancona, ne aveva disposto il sequestro. Ma la Cassazione accogliendo il ricorso presentato dall&#39;avv. Riccardo Leonardi per conto della Eko Music Group spa, ha annullato l&#39;ordinanza del Riesame, che aveva confermato il sequestro eseguito dalla Finanza, e restituito la merce alla ditta. La Eko Music Group spa aveva presentato ricorso sulla base di cinque motivi: ha sostenuto, in particolare, di aver dato precise indicazioni scritte alla ditta cinese (alla prima fornitura) che non le aveva poi rispettate. La ricorrente ha sottolineato che non poteva essere chiamata a rispondere di errori commessi nella grafica degli imballaggi ma avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione amministrativa delle scatole, cui ha gi&agrave; provveduto con la massima sollecitudine. La vicenda, per&ograve;, non &egrave; ancora chiusa perch&eacute;, pur avendo la Sezione penale della Cassazione annullato l&#39;ordinanza del Riesame, gli atti dovranno tornare di nuovo ad Ancona per un nuovo giudizio. <\/strong><\/h3>\n<h3>\n\t&nbsp;<\/h3>\n<h3>\n\t<span style=color:#FF0000;><strong>Di seguito riportiamo il comunicato che in proposito &egrave; stato emesso &nbsp;dal legale della ditta Eko, l&rsquo;avvocato Riccardo Leonardi.<\/strong><\/span><\/h3>\n<h3>\n\t&nbsp;<\/h3>\n<h3>\n\t<span style=color:#800000;><strong>Vi informiamo &nbsp;che la Terza Sezione Penale della Cassazione ha annullato l&rsquo;ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Ancona (Pres. Moscaroli,&nbsp; a latere De Palma e Monterotti) aveva respinto il ricorso presentato dalla Eko Muisc Group Spa avverso la convalida del sequestro probatorio eseguito &nbsp;presso il Porto di Ancona da personale dell&rsquo;Agenzia delle Dogane di Ancona il&nbsp; 16 novembre 2015 di merce proveniente dalla Cina e destinata alla societ&agrave; recanatese . <\/strong><\/span><\/h3>\n<h3>\n\t&nbsp;<\/h3>\n<h3>\n\t<span style=color:#800000;><strong>Nello specifico i verbalizzanti hanno ritenuto che l&rsquo;importazione di 258 chitarre e 1.080 ukulele integrasse il reato di cui all&rsquo;art. 4 comma 49 della &nbsp;Legge 350\/2003 (finanziaria 2004) che punisce l&rsquo;importazione di prodotti con segni fallaci, per cui hanno proceduto a disporre il vincolo, convalidato dalla Procura di Ancona : secondo gli inquirenti la presenza della bandiera italiana su talune confezioni avrebbe tratto in errore i consumatori sul luogo di produzione degli strumenti in questione .<\/strong><\/span><\/h3>\n<h3>\n\t&nbsp;<\/h3>\n<h3>\n\t<span style=color:#800000;><strong>Avverso tale decisione la societ&agrave; aveva proposto ricorso al Tribunale del Riesame, sostenendo, fra l&rsquo;altro, che la condotta non costituisse reato, poich&eacute; la societ&agrave; recanatese, nota in tutto il mondo, aveva dato precise indicazioni &nbsp;scritte al proprio partner cinese sul confezionamento &nbsp;degli strumenti, istruzioni per&ograve; disattese, trattandosi, perdippi&ugrave;, della prima fornitura proveniente da tale industria.<\/strong><\/span><\/h3>\n<h3>\n\t&nbsp;<\/h3>\n<h3>\n\t<span style=color:#800000;><strong>Conseguentemente &nbsp;la societ&agrave; italiana non poteva essere chiamata a rispondere penalmente di eventuali errori nella grafica degli imballaggi, ma avrebbe al massimo dovuto procedere alla regolarizzazione amministrativa delle scatole, cui la Eko ha dato corso con la massima sollecitudine .<\/strong><\/span><\/h3>\n<h3>\n\t&nbsp;<\/h3>\n<h3>\n\t<span style=color:#800000;><strong>Fatto si &egrave; che il Tribunale, in esito all&rsquo;udienza dell&rsquo;11 novembre 2015, aveva respinto il ricorso, depositando poi l&rsquo;ordinanza il 29 dicembre 2015 .<\/strong><\/span><\/h3>\n<h3>\n\t&nbsp;<\/h3>\n<h3>\n\t<span style=color:#800000;><strong>Gli scriventi, nell&rsquo;interesse della Eko hanno quindi impugnato per cassazione il provvedimento rilevandone la nullit&agrave; e deducendo cinque distinti motivi i ricorso .<\/strong><\/span><\/h3>\n<h3>\n\t&nbsp;<\/h3>\n<h3>\n\t<span style=color:#800000;><strong>Successivamente al deposito &nbsp;della motivazione della sentenza della Suprema Corte gli atti torneranno al Tribunale del Riesame di Ancona per un nuovo giudizio.<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Eko Music Group da moltissimi anni importa la maggior parte della produzione delle chitarre dai fornitori cinesi. 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