{"id":5259,"date":"2016-04-08T19:58:03","date_gmt":"2016-04-08T19:58:03","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"bcc5e32493634fdb502c40b2527c8b44","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2016\/04\/08\/bcc5e32493634fdb502c40b2527c8b44\/","title":{"rendered":"CONSIGLIO DI STATO SUL BURCHIO: ALCUNE CONSIDERAZIONI NEL MERITO E SUI RISARCIMENTI"},"content":{"rendered":"<p>\n\t<strong>Dopo un primo commento a caldo, vogliamo fare chiarezza su alcuni aspetti della sentenza del Consiglio di Stato sul Burchio e anche smentire alcune fantasiose interpretazioni del provvedimento espresse da pi&ugrave; parti in queste ultime ore. Per entrare nel merito della vicenda, il Consiglio di Stato ha pienamente confermato la decisione dell&#39;Amministrazione Montali di annullare in autotutela la precedente delibera di approvazione dell&#39;accordo e di non approvare la Variante. Secondo l&rsquo;Organo giurisdizionale, infatti, tale Variante era stata approvata dall&rsquo;Amministrazione Ubaldi senza considerare l&#39;interesse urbanistico della citt&agrave;, e facendo risultare una riduzione della volumetria edificabile in realt&agrave; soltanto fittizia (in questo modo rendendo fittizia anche la compensazione urbanistica che era il presupposto richiesto dalla Legge regionale). Questo aspetto, peraltro, era stato puntualmente evidenziato dalla Soprintendenza, ma completamente ignorato dall&#39;Amministrazione (come si evince dai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della sentenza n. 1337\/2016). A proposito di un&rsquo;altra questione che sta particolarmente a cuore ai cittadini portorecanatesi, ovvero le richieste di risarcimento danni, possiamo affermare che quelle presentate dalla Sipa e dalla 2P di Paoloni sono state interamente rigettate; mentre quella avanzata dalla Coneroblu &egrave; stata respinta per quanto riguarda il danno da ritardo ed il mancato guadagno, ovvero il profitto ipotizzato dalla societ&agrave; dalla realizzazione dell&#39;investimento. E&rsquo; stato riconosciuto, invece, l&rsquo;indennizzo solo ed esclusivamente per le spese vive &#8211; cio&egrave; per le opere realizzate &#8211; sostenute dopo la stipula dell&#39;accordo. L&rsquo;avvocato Andrea Berti non aveva escluso di dover riconoscere alla Coneroblu tali somme a conclusione della vicenda, tanto &egrave; vero che, in un apposito punto della Delibera di annullamento, il Comune si riservava di attivare un procedimento ad hoc per quantificare il valore delle opere realizzate una volta verificata la loro utilit&agrave; nell&#39;interesse pubblico. Su quest&rsquo;ultimo aspetto, si apre un&rsquo;altra partita, perch&eacute; va da s&eacute; che, nel caso in cui non ne risultasse l&#39;utilit&agrave; pubblica, potrebbe emergere un danno erariale causato da chi ha ingenerato nella societ&agrave; l&#39;affidamento: questo &ldquo;chi&rdquo; &egrave; solamente la maggioranza guidata da Rosalba Ubaldi.<\/strong><\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p align=right>\n\t<strong>Uniti per Porto Recanati<\/strong><\/p>\n<p>;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo un primo commento a caldo, vogliamo fare chiarezza su alcuni aspetti della sentenza del Consiglio di Stato sul Burchio e anche smentire alcune fantasiose interpretazioni del provvedimento espresse da pi&ugrave; parti in queste ultime ore. 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