{"id":5686,"date":"2020-01-27T22:23:35","date_gmt":"2020-01-27T22:23:35","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"9f9235fecab8723937e9003186a33131","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2020\/01\/27\/9f9235fecab8723937e9003186a33131\/","title":{"rendered":"CRIMINOLOGIA \u2013 Le indagini di P.G. &#8211; ruolo del criminologo e criminalista"},"content":{"rendered":"<p>\n\t<img alt= src=http:\/\/www.radioerre.net\/notizie\/images\/rubriche\/accattoli\/Accattoli Gabriele.jpg style=float: left; height: 219px; width: 200px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px; \/><strong><span style=font-size:14px;>Con questo articolo non intendo dare lezioni di &ldquo;tecniche investigative&rdquo; a nessuno; ovviamente la pratica &egrave; talmente soggettiva e personalizzabile che solo l&rsquo;esperienza e risultati ottenuti sul campo pu&ograve; plasmare un investigatore e dare le competenze professionali per portare a termine il proprio compito. L&rsquo;obiettivo, quindi, &egrave; quello di indicare, in particolare a chi non &egrave; del mestiere ma interessato ed appassionato dell&rsquo;argomento, le linee generiche per un giusto approccio all&rsquo;attivit&agrave; investigativa ed un avvicinamento agli strumenti normativi che regolano l&rsquo;attivit&agrave;.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per iniziare dobbiamo distinguere da cosa nasce l&rsquo;attivit&agrave; investigativa, se di iniziativa come contrasto a fenomeni criminosi o a seguito di un delitto consumato.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel caso che le indagini siano di iniziativa, ovvero relative ad un reato ancora non palesemente consumato, gli investigatori danno origine alle proprie attivit&agrave; o perch&eacute; stanno eseguendo un&rsquo;opera preventiva di contrasto alla criminalit&agrave;, o perch&eacute; fonti confidenziali, ancora senza fondamento probatorio, hanno indicato l&rsquo;esistenza di fatti o attivit&agrave; criminose. In questo caso le indagini possono spaziare a 360 gradi, pedinamenti, osservazioni, appostamenti documentativi anche con riscontri fotografici e video, ovvero tutte quelle attivit&agrave;, apparentemente non invasive e non limitanti della libert&agrave; personale, che possono permettere di verificare l&rsquo;eventuale esistenza di un&rsquo;attivit&agrave; criminosa. Il tutto allo scopo di raccogliere dati ed indizi che potranno portare alla formulazione di una <\/span><\/strong><img alt= src=http:\/\/www.radioerre.net\/notizie\/images\/rubriche\/accattoli\/curatore-fallimentare (003).jpg style=float: right; height: 133px; width: 200px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px; \/><strong><span style=font-size:14px;>concreta certezza che il fenomeno criminoso &egrave; in atto, individuando i soggetti che operano in esso.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il secondo aspetto riguarda le indagini per un delitto consumato; qui si devono fare delle distinzioni di partenza, si deve considerare se il reato <\/span><\/strong><strong><span style=font-size:14px;>consumato &egrave; perseguibile d&rsquo;ufficio o a querela di parte; nel primo caso gli investigatori procedono nelle indagini d&rsquo;iniziativa o su delega dell&rsquo;Autorit&agrave; Giudiziaria titolare delle indagini, per il secondo caso, sul piano delle indagini non cambia nulla, ma per dar corso all&rsquo;azione penale occorre, per la procedibilit&agrave;, la querela della parte offesa, art. 336 del codice di procedura penale.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ovviamente non per tutti i reati esiste la tanto mia amata e venerata scena del crimine, quindi gli indirizzi investigativi si devono adeguare ed organizzare sulla base della tipologia del delitto consumato, tenendo sempre presente che, comunque, le attivit&agrave; che conducono alla prova certa, in una maniera o nell&rsquo;altra, direttamente o indirettamente, nella maggior parte dei casi fanno sempre capo ad accertamenti probatori riconducibili ad attivit&agrave; di criminalistica. Esempio banale, per procedere all&rsquo;arresto per spaccio di sostanza stupefacente, occorre l&rsquo;accertamento preliminare del &ldquo;narcotest&rdquo; sulle sostanze sequestrate.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/span><\/strong><img alt= src=http:\/\/www.radioerre.net\/notizie\/images\/rubriche\/accattoli\/sequestro-penale.jpg style=float: left; height: 150px; width: 200px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px; \/><strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp; Le attivit&agrave; degli investigatori della Polizia Giudiziaria partono dal disposto dell&rsquo;art. 55 del c.p.p. &ldquo;<em><u>funzioni della Polizia Giudiziaria<\/u><\/em>&rdquo; che recita &ldquo;<em>. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant&rsquo;altro possa servire per l&rsquo;applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivit&agrave; disposta o delegata dall&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.&rdquo; <\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di seguito riporto i passaggi pi&ugrave; salienti degli articoli pi&ugrave; significativi che regolano gli obblighi e le attivit&agrave; degli investigatori della P.G. nonch&eacute; indicativi delle possibilit&agrave; e limitazioni in attivit&agrave; d&rsquo;iniziativa o delegate:<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Art. 327. &#8211; <u>Direzione delle indagini preliminari<\/u> &#8211; 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivit&agrave; di propria iniziativa secondo le modalit&agrave; indicate nei successivi articoli.<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>Art. 330. &#8211; <u>Acquisizione delle notizie di reato<\/u> &#8211; 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. Art. 331 &#8211; <u>Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio<\/u>;&nbsp; Art. 333. &#8211; <u>Denuncia da parte di privati<\/u>; &nbsp;Art. 336 &ndash; <u>querela<\/u>; Art. 341 <u>istanza della parte offesa.<\/u> <\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 346. &#8211; <u>Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilit&agrave;<\/u> &#8211; 1. Fermo quanto disposto dall&rsquo;articolo 343 (Autorizzazione a procedere), in mancanza di una condizione di procedibilit&agrave; che pu&ograve; ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi &egrave; pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall&rsquo;articolo 392.<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>Art. 347. &#8211; <u>Obbligo di riferire la notizia del reato<\/u> &#8211; 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per <\/em><\/span><\/strong><img alt= src=http:\/\/www.radioerre.net\/notizie\/images\/rubriche\/accattoli\/perizia-giurata-tecnica (003).jpg style=float: right; height: 300px; width: 300px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px; \/><strong><span style=font-size:14px;><em>iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivit&agrave; compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando &egrave; possibile, le generalit&agrave;, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 348. &#8211; <u>Assicurazione delle fonti di prova<\/u> &#8211; 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell&rsquo;articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. <\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 349. &#8211; <u>Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone<\/u> &#8211; 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini pu&ograve; procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonch&eacute; altri accertamenti.<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 350. &#8211; <u>Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini<\/u> &#8211; 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalit&agrave; previste dall&rsquo;articolo 64 (<u>Regole generali per l&rsquo;interrogatorio<\/u><\/em>)<em>, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell&rsquo;articolo 384 (<u>Fermo di indiziato di delitto<\/u><\/em>)&hellip;..<em> 2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia&hellip;&hellip;&hellip; Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria d&agrave; tempestivo avviso. &hellip;&hellip;..<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 351. &#8211; <u>Altre sommarie informazioni<\/u> &#8211; 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. &hellip;&hellip;.. <\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<img alt= src=http:\/\/www.radioerre.net\/notizie\/images\/rubriche\/accattoli\/p021_1_1 (003).jpg style=float: left; height: 78px; width: 300px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px; \/><strong><span style=font-size:14px;><em>Art. 352. &#8211; <u>Perquisizioni <\/u>&#8211; 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l&rsquo;evaso<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>Art. 354. &#8211; <u>Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro<\/u> &#8211; 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell&rsquo;intervento del pubblico ministero. 2. Se vi &egrave; pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non pu&ograve; intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altres&igrave;, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l&rsquo;alterazione e l&rsquo;accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformit&agrave; della copia all&rsquo;originale e la sua immodificabilit&agrave;. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 356. &#8211; <u>Assistenza del difensore<\/u> &#8211; 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facolt&agrave; di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all&rsquo;immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell&rsquo;articolo 353 comma 2.<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 360. &#8211; <u>Accertamenti tecnici non ripetibili<\/u> &#8211; 1. Quando gli accertamenti previsti dall&rsquo;articolo 359 (<u>Consulenti tecnici del pubblico ministero<\/u>) riguardano persone, cose o luoghi il cui stato &egrave; soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell&rsquo;ora e del luogo fissati per il conferimento dell&rsquo;incarico e della facolt&agrave; di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell&rsquo;articolo 364 <\/em>(<em><u>Nomina e assistenza del difensore<\/u><\/em>) <em>comma 2. 3. I difensori nonch&eacute; i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell&rsquo;incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. &hellip;&hellip;&hellip;.<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fatta questa carrellata di articoli del Codice di Procedura Penale, che per motivi di lungaggine non sto a commentare, anche se poi <\/span><\/strong><img alt= src=http:\/\/www.radioerre.net\/notizie\/images\/rubriche\/accattoli\/diritto-professionisti (003).jpg style=float: left; height: 200px; width: 300px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px; \/><strong><span style=font-size:14px;>sicuramente li richiamer&ograve; in seguito, &egrave; doveroso aggiungere che le disposizioni non si fermano al solo codice di procedura penale, qui troviamo senza dubbio la base normativa, ma poi esistono leggi speciali, per specifici reati, che danno altre possibilit&agrave; operative, non da meno lo stesso T.U.L.P.S (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che in diversi aspetti d&agrave; la possibilit&agrave; di agire anche al di fuori dell&rsquo;effettiva consumazione di reato. Abbiamo ad esempio&nbsp; l&rsquo;Art. 4 T.U.L.P.S., che a differenza dell&rsquo;Art 349 c.p.p. il quale prevede l&rsquo;identificazione della persona nei cui confronti vengano svolte indagini, presumendo quindi l&rsquo;ipotesi di commissione di reato, l&rsquo;altro recita &ldquo;<em>L&#39;autorit&agrave; di pubblica sicurezza ha facolt&agrave; di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identit&agrave; siano sottoposti a rilievi segnaletici&hellip;&hellip;..<\/em>&rdquo;; altro esempio pu&ograve; essere l&rsquo;Art. 41 T.U.L.P.S., che a differenza dell&rsquo;Art. 352 del c.p.p., dove si prevede la perquisizione personale o ambientale a seguito della flagranza di consumazione di un reato, recita &ldquo;<em>Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro<\/em>.&rdquo;<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>Nelle attivit&agrave; delle indagine d&rsquo;iniziativa svolte dalla Polizia Giudiziaria, la figura del criminalista, in genere, &egrave; svolta dagli operatori della Polizia Scientifica o personale addetto agli uffici di investigazioni scientifiche, mentre quella del criminologo, salvo casi particolari, come l&rsquo;attivit&agrave; dell&rsquo;U.A.C.V. (unit&agrave; analisi crimine violente) che fa capo al Servizio Centrale di Polizia Scientifica di Roma, che fino ad oggi non ho mai nominato in previsione di trattarla in un apposito articolo dedicato, non &egrave; poi di fatto molto considerata o applicata e pi&ugrave; avanti vedremo il perch&eacute;.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>L&rsquo;art. 359 del codice di procedura penale, &ldquo; <u>Consulenti tecnici del Pubblico Ministero<\/u>&rdquo; &ndash; dispone che quando il Pubblico Ministero procede ad <\/span><\/strong><img alt= src=http:\/\/www.radioerre.net\/notizie\/images\/rubriche\/accattoli\/merce-sequestro.jpg style=float: right; height: 234px; width: 300px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px; \/><strong><span style=font-size:14px;>accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, pu&ograve; nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>Parliamo delle attivit&agrave; svolte durante le indagini preliminari, fase pre-processuale, nella quale il Pubblico Ministero si attiva per ricercare tutte quelle fonti di prova che poi, nel confronto dibattimentale del processo, diventeranno prove. Ma alla pari, o quasi, anche gli avvocati di parte, sia dell&rsquo;indagato che della parte offesa, nel concetto di &ldquo;giusto processo&rdquo;, oltre a partecipare ad atti specifici come indicato negli articoli che sopra ho elencato, hanno la possibilit&agrave; di condurre proprie indagini o accertamenti avvalendosi di consulenti tecnici, tra cui criminologi o criminalisti, nonch&eacute; investigatori privati.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>Certamente il Pubblico Ministero ha delle possibilit&agrave; in pi&ugrave;, ad esempio, pu&ograve; disporre intercettazioni telefoniche o ambientali, perquisizioni, sequestri ecc., attivit&agrave; che possono anche rimanere in ombra per gli avvocati di parte e comunque atti preclusi agli stessi.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>Laddove il predetto art. 358 c.p.p. indica le possibilit&agrave; per il Pubblico Ministero, l&rsquo;art. 327 bis del c.p.p. &ldquo;<em><u>Attivit&agrave; investigativa del difensore<\/u><\/em>&rdquo; stabilisce che lo stesso, fin dal momento dell&rsquo;incarico professionale, risultante da atto scritto, ha facolt&agrave; di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalit&agrave; stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facolt&agrave; indicata al comma 1 pu&ograve; essere attribuita per l&rsquo;esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell&rsquo;esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attivit&agrave; previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<img alt= src=http:\/\/www.radioerre.net\/notizie\/images\/rubriche\/accattoli\/giustiziapenale.jpg style=float: left; height: 191px; width: 300px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px; \/><strong><span style=font-size:14px;>Il comma 3 del predetto articolo indica la genericit&agrave; delle &ldquo;specifiche competenze&rdquo;, e qui, in virt&ugrave; della fiducia del legale, rientrano le attivit&agrave; del criminologo, del criminalista, del medico legale o comunque di tutti qui periti e tecnici che possano soddisfare le esigenze probatorie delle parti; gli stessi prendono il nome di C.T.P.&nbsp; (Consulente Tecnico di Parte) o Periti di Parte. Qui &egrave; doverosa una puntualizzazione, le attivit&agrave; prodotte dai soggetti che ho indicato possono essere inquadrate come &ldquo;consulenze&rdquo; o come &ldquo;perizie&rdquo;; l&rsquo;art. 220 del c.p.p. &#8211; <u>oggetto della perizia<\/u> &ndash; sancisce che la perizia &egrave; ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Al secondo comma prevede che, salvo quanto previsto ai fini dell&rsquo;esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire <u>l&rsquo;abitualit&agrave; o la professionalit&agrave; nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalit&agrave; dell&rsquo;imputato e in genere le qualit&agrave; psichiche indipendenti da cause patologiche<\/u>.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>Da ci&ograve; ne deriva che l&rsquo;attivit&agrave; del criminologo, seppur dando un interessante apporto e supporto investigativo, potrebbe rilevarsi priva di utilit&agrave; nella fase processuale del dibattimento essendo il risultato della propria attivit&agrave; una consulenza che va ad agire, analizzare, nella sfera dell&rsquo;analisi comportamentale ed il profilo personologico, essendo questo aspetto esplicitamente vietato dall&rsquo;articolo 220 c.p.p. in seno alle perizie; questo aspetto prende un&rsquo;altra immagine, ad esempio, se il criminologo ha il titolo accademico professionale di psichiatra, in questo caso la sua attivit&agrave; non &egrave; pi&ugrave; una consulenza ma una perizia atta, ad esempio, a valutare la capacit&agrave; di intendere e volere rilevate da cause patologiche dell&rsquo;imputato.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>Gli aspetti che ho proposto necessitano, sicuramente, di approfondimenti che non &egrave; facile esplicare in un singolo articolo, quindi, qui mi devo fermare rinviando ai prossimi articoli approfondimenti sulla questione, comprendenti figure che non ho trattato, come ad esempio &ldquo;l&rsquo;ausiliario di Polizia Giudiziaria&rdquo; o quali potrebbero essere gli incari di consulenza criminologica in seno alle attivit&agrave; investigative.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=margin-left:283.2pt;>\n\t<strong><span style=font-size:14px;>Accattoli Gabriele<\/span><\/strong><\/p>\n<p>;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con questo articolo non intendo dare lezioni di &ldquo;tecniche investigative&rdquo; a nessuno; ovviamente la pratica &egrave; talmente soggettiva e personalizzabile che solo l&rsquo;esperienza e risultati ottenuti sul campo pu&ograve; plasmare un investigatore e dare le competenze professionali per portare a termine il proprio compito. 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