{"id":8299,"date":"2013-02-02T17:51:38","date_gmt":"2013-02-02T16:51:38","guid":{"rendered":"http:\/\/127.0.0.1:444\/radioerre_backup\/2013\/02\/02\/fiaschetti-chiede-listituzione-del-registro-del-testamento-biologico\/"},"modified":"2013-02-02T17:51:38","modified_gmt":"2013-02-02T16:51:38","slug":"fiaschetti-chiede-listituzione-del-registro-del-testamento-biologico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2013\/02\/02\/fiaschetti-chiede-listituzione-del-registro-del-testamento-biologico\/","title":{"rendered":"Fiaschetti chiede l&#8217;istituzione del registro del testamento biologico"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/stories\/articoli\/cartelli\/testamento-biologico2.jpg\" border=\"0\" width=\"384\" height=\"306\" \/><\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Porto Recanati. Istituzione del Registro Comunale di raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente \u201ctestamento biologico\u201d<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>Premesso che:<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p>&#8211;<strong> Per\u00a0testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare anticipatamente i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacit\u00e0 mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano in maniera irreversibile di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; In Italia\u00a0l\u2019articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana (\u201c<em>nessuno pu\u00f2 essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge<\/em>\u201d) stabilisce che la legge in nessun caso pu\u00f2 violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un \u201cdiritto perfetto\u201d, che cio\u00e8 non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; La\u00a0Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea, proclamata il 7 dicembre a Nizza, stabilisce ai primi 3 articoli, che \u201c<em>la dignit\u00e0 umana \u00e8 inviolabile<\/em>\u201d, che \u201c<em>ogni individuo ha diritto alla vita<\/em>\u201d e \u201c<em>alla propria integrit\u00e0 fisica e psichica<\/em>\u201d, e che \u201cnell\u2019ambito\u00a0<em>della medicina e della biologia<\/em>\u201d \u201c<em>deve essere in particolare rispettato<\/em>\u201d \u201c<em>il consenso libero e informato della persona interessata\u201d;<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; La Legge n. 145\/2001 che ha ratificato la <em>Convenzione di Oviedo sui Diritti dell\u2019Uomo e la Biomedicina<\/em><em> <\/em>[\u201cConvenzione per la protezione dei Diritti dell\u2019Uomo e della dignit\u00e0 dell\u2019essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina\u201d] del 4 aprile 1997 che recita all\u2019art. 5: \u201c<em>Un intervento nel campo della salute non pu\u00f2 essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato \u2026 La persona interessata pu\u00f2, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso<\/em>\u201d, e precisa all\u2019art. 9: \u201c<em>I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell\u2019intervento, non \u00e8 in grado di esprimere la sua volont\u00e0, saranno tenuti in considerazione\u201d;<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>CONSIDERATI<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; gli articoli del <em>Codice di deontologia medica<\/em><em> <\/em>della FNOMCO (2006) :\u00a0art. 20 (\u201cIl medico deve improntare la propria attivit\u00e0 professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona\u201d);\u00a0art. 35 (\u201cIl medico non deve intraprendere attivit\u00e0 diagnostica e\/o terapeutica senza l\u2019acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente \u2026 In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e\/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volont\u00e0 della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignit\u00e0 della persona e della qualit\u00e0 della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volont\u00e0 del paziente\u201d);\u00a0art. 38 (\u201cIl medico deve attenersi, nell\u2019ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volont\u00e0 liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignit\u00e0, della libert\u00e0 e autonomia della stessa \u2026 Il medico, se il paziente non \u00e8 in grado di esprimere la propria volont\u00e0, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato\u201d);\u00a0art. 16 (\u201cIl medico, anche tenendo conto delle volont\u00e0 del paziente laddove espresse, deve astenersi dall\u2019ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e\/o un miglioramento della qualit\u00e0 della vita\u201d);\u00a0art. 39 (\u201cIn caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualit\u00e0 di vita e della dignit\u00e0 della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finch\u00e9 ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico\u201d);<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>VISTI:<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; Il Documento del 24 ottobre 2008., <em>Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico<\/em>, con cui il Comitato Nazionale di Bioetica esprime parere favorevole al diritto del paziente \u201ccosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie, in grado di manifestare in modo attuale la propria volont\u00e0\u201d di rifiutare i \u201ctrattamenti sanitari salva-vita\u201d. Fatto salvo il diritto del medico di astenersi \u201cda comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali\u201d, \u201cil paziente ha in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta\u201d;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; I recenti pronunciamenti delle\u00a0Sezioni Unite della Corte di Cassazione;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; La sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 8650 del 2009, la quale ha confermato che l\u2019imposizione di un<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>trattamento sanitario sempre e comunque anche nell\u2019ipotesi di accertata volont\u00e0 contraria del paziente viola la dignit\u00e0 umana che, ai sensi dell\u2019articolo 2 della Costituzione italiana e dell\u2019articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, \u00e8 inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>RITENUTA<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>improcrastinabile l\u2019esigenza che venga approvata al pi\u00f9 presto una legge che regoli unitariamente la materia, sulla base dei principi di laicit\u00e0 dello Stato, nonch\u00e9 nel pieno rispetto delle convinzioni etiche, dei diritti civili e di libert\u00e0 di ciascun cittadino;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>Considerato che:<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; Non esiste nell\u2019ordinamento italiano uno strumento tecnico applicativo del principio costituzionale richiamato, tanto che \u00e8 stata avviata in Parlamento, a partire dalla scorsa legislatura, una proposta di legge (disegno di legge \u201cCalabr\u00f2\u201d) per definire le regole del cosiddetto \u201ctestamento biologico\u201d;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; La pi\u00f9 recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volont\u00e0 precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto \u00e8 stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale:\u00a0<em>\u201cOve il<\/em> <em>malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente<\/em> <em>radicale incapacit\u00e0 di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita<\/em> <em>mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su<\/em> <em>richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il<\/em> <em>giudice pu\u00f2 autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva<\/em> <em>l\u2019applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell\u2019interesse<\/em> <em>del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la<\/em> <em>condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,<\/em> <em>irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientificiriconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la bench\u00e9 minima possibilit\u00e0 di<\/em> <em>un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del<\/em> <em>mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad<\/em> <em>elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta<\/em> <em>dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalit\u00e0, dal suo stile di vita e dai<\/em> <em>suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato<\/em> <em>di incoscienza, l\u2019idea stessa di dignit\u00e0 della persona\u201d <\/em>Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>CONSIDERATO INOLTRE CHE :<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell\u2019ordinamento giuridico italiano;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; In assenza di una normativa nazionale in materia, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorit\u00e0 sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>TUTTO CI\u00d2 PREMESSO:<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Consiglio Comunale d\u00e0 mandato alla Giunta comunale\u00a0 di istituire un\u00a0Registro Comunale di raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente \u201cdirettive anticipate\u201d, \u201ctestamento di vita\u201d o \u201ctestamento biologico\u201d, nel rispetto dei seguenti criteri:<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0predisporre, per l\u2019approvazione da parte del Consiglio, un regolamento che disciplini la materia.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>2.\u00a0predisporre uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento,<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>3.\u00a0adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo n. 196 del\u00a0 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>4.\u00a0disciplinare ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione;<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>5.\u00a0Impegnare il Sindaco e a promuovere occasioni di dibattito e di confronto pubblico sul tema del Testamento Biologico, coinvolgendo nella forma pi\u00f9 ampia e pluralistica cittadini, associazioni e operatori sociosanitari. <br \/><\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Gruppo Consiliare ALTERNATIVA CIVICA<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Fiaschetti Attilio<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Porto Recanati. 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