{"id":9791,"date":"2020-03-14T09:34:27","date_gmt":"2020-03-14T09:34:27","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"1a9304554d90ce6b5e1a91df55ae3b4e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2020\/03\/14\/1a9304554d90ce6b5e1a91df55ae3b4e\/","title":{"rendered":"I reati in materia di Coronavirus. Attenzione a non forzare le norme punitive"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Di seguito, l&#39;avv. Fabio Clauser, penalista e consulente legale Aduc, offre alcuni consigli pratici per chi fosse accusato dei reati pi&ugrave; comuni relativi all&#39;emergenza Coronavirus. E avanza alcune perplessit&agrave; in diritto: forzare le norme punitive, oltre ad essere incostituzionale, rischia di essere inefficace. Una campagna di sensibilizzazione che informi i cittadini responsabilizzandoli &egrave; di certo molto pi&ugrave; efficace della minaccia di tutte le pene previste dal codice.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t\t<span style=font-size:14px;><strong>Come abbiamo gi&agrave; visto i reati che possono essere contestati in caso di violazione delle recenti prescrizioni delle Autorit&agrave; in materia di Coronavirus sono numerosi e variano a seconda della gravit&agrave; delle condotte tenute:<\/strong><\/span><\/p>\n<\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong><a href=https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/diritto+penale+al+tempo+coronavirus_30814.php>https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/diritto+penale+al+tempo+coronavirus_30814.php<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>In questo articolo forniamo alcuni consigli pratici per chi fosse accusato dei reati pi&ugrave; comuni sollevando anche alcune perplessit&agrave; in diritto.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong><span style=color:#FF0000;>LA VIOLAZIONE DELL&#39;ART. 650 C.P.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Nel caso in cui si venga fermati durante uno dei moltissimi controlli che vengono effettuati in questi giorni bisogna poter dimostrare che l&rsquo;allontanamento dalla propria dimora &egrave; dovuto da &ldquo;comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit&agrave;, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza&rdquo;.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Al di fuori di questi casi (fra i quali sembrano rientrare anche le attivit&agrave; sportive all&rsquo;aperto) pare che possa essere contestata la fattispecie di &ldquo;Inosservanza dei provvedimenti dell&rsquo;Autorit&agrave;&rdquo;.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Vediamo cosa succede nella pratica. Durante i controlli a campione le forze dell&rsquo;ordine possono chiedere quali sono le ragioni del transito (a piedi o in auto poco importa) a chi &egrave; stato fermato: se il pubblico ufficiale ritiene che non si rientri in uno dei casi ammessi dal Decreto deve procedere alla identificazione del soggetto, lo deve invitare ad eleggere un domicilio presso cui ricevere le notifiche e a nominare un difensore di fiducia. Nel caso in cui l&rsquo;interessato non sia in grado di fare il nome di un legale deve essere assegnato un difensore di ufficio.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Se le contestazioni si fermano alla violazione dell&rsquo;art. 650 c.p. non pu&ograve; essere applicata nessuna misura cautelare e non &egrave; previsto l&rsquo;arresto in flagranza.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>In altre parole, il soggetto interessato dovr&agrave; essere lasciato libero e, successivamente, gli potranno essere notificati gli atti giudiziari presso il domicilio eletto.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong><span style=color:#FF0000;>Qualche spunto difensivo<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Il reato in questione configura una contravvenzione e non un delitto: non &egrave; pertanto una fattispecie caratterizzata da particolare gravit&agrave;, ma la eventuale contestazione non deve essere trascurata poich&eacute; in caso di condanna pu&ograve; essere iscritta sul certificato del casellario giudiziale.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>La sanzione prevista &egrave; quella dell&rsquo;arresto fino a tre mesi e l&rsquo;ammenda fino a 206 euro ed &egrave; dunque ammessa la c.d. oblazione facoltativa (rectius discrezionale).<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Nei mesi successivi al fatto &egrave; ben possibile che venga notificato un decreto penale di condanna con l&rsquo;applicazione della sola ammenda: in questo caso &egrave; fortemente consigliabile rivolgersi in tempi brevissimi al proprio avvocato (poich&eacute; il termine &egrave; di 15 giorni) per valutare l&rsquo;opposizione ed una eventuale richiesta di oblazione, ove ne ricorrano i presupposti.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Resta in ogni caso la possibilit&agrave; di chiedere che si svolga un vero e proprio processo per ottenere una sentenza di assoluzione.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=color:#FF0000;><span style=font-size:14px;><strong>L&rsquo;AUTOCERTIFICAZIONE MENDACE<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong><span style=color:#FF0000;>La prassi dei controlli<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>&Egrave; fatto noto a tutti che le esigenze per le quali si &egrave; ritenuto di mettersi in viaggio debbono essere autocertificate ed il Governo ha reso disponibile un modello da compilare.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Nella prassi accade che le forze dell&rsquo;ordine chiedano l&rsquo;esibizione del modello compilato, ma non &egrave; obbligatorio esserne muniti prima di uscire di casa.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>La certificazione pu&ograve; essere resa &ldquo;seduta stante&rdquo; alle autorit&agrave; (<a href=https:\/\/www.interno.gov.it\/sites\/default\/files\/possomuovermi.pdf>https:\/\/www.interno.gov.it\/sites\/default\/files\/possomuovermi.pdf<\/a>).<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>I pubblici ufficiali possono verificare se le &ldquo;comprovate&rdquo; esigenze corrispondano alla realt&agrave; e, nel caso in cui emergano delle discrepanze tra quanto dichiarato e quanto rilevato, possono procedere alla contestazione di un delitto.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Le modalit&agrave; di contestazione sono le stesse che abbiamo visto per l&rsquo;art. 650 c.p.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong><span style=color:#FF0000;>Alcune gravi perplessit&agrave;<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>I provvedimenti presi in questi giorni convulsi lasciano spazio a moltissimi dubbi: fra questi spicca la censurabile qualificazione giuridica delle dichiarazioni mendaci.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Gli interrogativi non sono da poco: quale delitto pu&ograve; essere contestato? E soprattutto, le forze dell&rsquo;ordine possono procedere all&rsquo;arresto se riscontrano un falso?<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Il modello stesso (<a href=https:\/\/www.aduc.it\/comunicato\/coronavisrus+nuovo+regime+mobilita+individuale_30787.php>https:\/\/www.aduc.it\/comunicato\/coronavisrus+nuovo+regime+mobilita+individuale_30787.php<\/a>) cita l&rsquo;art. 76 del DPR 445\/2000, che viene affiancato dal richiamo all&rsquo;art. 495 c.p..<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Gli operatori del diritto sanno bene che in caso di violazione dell&rsquo;art. 76 del DPR 445\/2000 &egrave; ravvisabile la violazione dell&rsquo;art. 483 c.p., il c.d. falso ideologico commesso dal privato, reato molto meno grave della &ldquo;falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identit&agrave; o su qualit&agrave; personali proprie o di altri&rdquo; disciplinata dall&rsquo;art. 495 c.p.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Le due fattispecie sono completamente differenti: da una parte si punisce la condotta di chi attesti falsamente fatti di cui l&rsquo;atto &egrave; destinato a provare la realt&agrave; (ad esempio attestando di avere una comprovata necessit&agrave; che in realt&agrave; &egrave; insussistente) dall&rsquo;altra si punisce chi attesta falsamente al pubblico ufficiale l&rsquo;identit&agrave;, lo stato (civile) o altre qualit&agrave; della propria persona (ad esempio dichiarando di chiamarsi Alfonso Verdi anzich&eacute; Mario Rossi).<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Insomma, non pare proprio che la falsa attestazione possa essere ricondotta all&rsquo;art. 495 c.p., ma si pu&ograve; ravvisare, al massimo, e con molte ulteriori perplessit&agrave;, un falso ideologico.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Ma allora perch&eacute; nel modello viene richiamato questo grave delitto e non il pi&ugrave; mite art. 483 c.p.?<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>A voler pensar male si potrebbe sostenere che il richiamo sia stato fatto per consentire alle forze dell&rsquo;ordine di procedere all&rsquo;arresto in flagranza previsto per le violazioni dell&rsquo;art. 495 c.p., ma non per le violazioni dell&rsquo;art. 483 c.p.: ma gli arresti desterebbero seri dubbi di legittimit&agrave;.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong><span style=color:#FF0000;>Ulteriori perplessit&agrave;<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Come noto, l&rsquo;ordinamento consente a chi sia accusato di aver commesso un reato, o sottoposto ad indagini, di non rispondere sui fatti che riguardano l&rsquo;incriminazione, ma solo sulle proprie generalit&agrave;: si tratta di un&rsquo;irrinunciabile espressione del diritto di difesa.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Ed allora sorge un dubbio: nel caso in cui un soggetto venga fermato e vi sia il sospetto che abbia commesso la violazione di cui all&rsquo;art. 650 c.p. (ossia la violazione dell&rsquo;ordine dell&rsquo;autorit&agrave; di cui parlavamo prima) potr&agrave; essere obbligato a consegnare l&rsquo;autocertificazione e quindi a commettere un ulteriore reato? E nel caso in cui non fosse munito di tale documento, potrebbe essere costretto a rispondere sul contenuto della autocertificazione?<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Evidentemente no, se vogliamo rispettare i diritti salvaguardati dalla Costituzione: ed allora le sanzioni che vengono minacciate nei provvedimenti di urgenza paiono entrare in conflitto fra loro causando un evidente corto circuito.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong><span style=color:#FF0000;>IN CONCLUSIONE<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Non lo si ripete mai abbastanza: il diritto penale non rappresenta la salvezza dai mali italiani, ma, ove maneggiato con poca cura, rischia di esserne una delle cause.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong>Forzare le norme punitive, oltre ad essere incostituzionale, rischia di essere inefficace: una campagna di sensibilizzazione che informi i cittadini responsabilizzandoli &egrave; di certo molto pi&ugrave; efficace della minaccia di tutte le pene previste dal codice.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\n\t<span style=font-size:14px;><strong><em>Fabio Clauser, avvocato penalista e consulente legale ADUC<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito, l&#39;avv. Fabio Clauser, penalista e consulente legale Aduc, offre alcuni consigli pratici per chi fosse accusato dei reati pi&ugrave; comuni relativi all&#39;emergenza Coronavirus. E avanza alcune perplessit&agrave; in diritto: forzare le norme punitive, oltre ad essere incostituzionale, rischia di essere inefficace. Una campagna di sensibilizzazione che informi i cittadini responsabilizzandoli &egrave; di certo &#8230; <a title=\"I reati in materia di Coronavirus. Attenzione a non forzare le norme punitive\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2020\/03\/14\/1a9304554d90ce6b5e1a91df55ae3b4e\/\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su I reati in materia di Coronavirus. 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