Non c’è tregua per l’Amministrazione Comunale quando il Giudice di Pace mette le mani sulle sanzioni elevate per il mancato rispetto del codice della strada. Questa volta a mettere ko il Comune è il caso di tre disabili che, in assenza di parcheggi riservati liberi, hanno sostato con la propria auto in un posto a pagamento, senza pagare il ticket, essendo il posto a loro riservato occupato e non essendoci altri posti liberi, sempre a loro destinati, nel raggio di cento metri. Ad incappare nella multa di 39 euro furono diversi cittadini muniti del tagliandino per disabili. Alcuni, per non avere noie burocratiche, preferirono pagare, mentre tre di loro decisero di ricorrere al Giudice di Pace, tramite i loro familiari: Salvatore Pettorino, Mario Brodolini e Pietro Bitocchi. Il Comune, non solo non volle sentir ragione e dopo aver applicato l’ammenda, si è anche costituito in giudizio, contro i tre privati, facendosi rappresentare da un proprio legale. La vicenda risale a due anni e mezzo fa quando i tre disabili, accompagnati da un proprio familiare si trovarono in tempi e circostanze diverse, costretti a sostare in un’area a pagamento, con esposto dietro il parabrezza dell’auto il classico tagliandino arancione che attestava la situazione di invalidità. L’ausiliario del traffico, però, procedette ugualmente ad elevare la multa per mancata esposizione del ticket. A suo tempo, a sollevare il caso pubblicamente, investendo del fatto diversi organi di informazione fu l’ex consigliere comunale Pietro Bitocchi, che si appellò ad una circolare del Ministero dei trasporti del 6 febbraio 2006 che stabilisce che la sosta nelle strisce blu di un auto con contrassegno invalidi non va pagata. “D’altra parte affermò Bitocchi, come mai mia moglie, che è titolare del contrassegno per disabili da sette anni, non è stata mai multata pur continuando a posteggiare negli spazi blu? Perché questo improvviso cambiamento?” Ora la sentenza del Giudice di Pace, l’avv. Antonio di Renzo Mannino, fa finalmente chiarezza su questa vicenda, con motivazioni pressoché identiche per tutti e tre i ricorrenti: in caso di veicolo con contrassegno invalidi, l’obbligo del pagamento del parcheggio scatta solo quando si sceglie un posto con le strisce blu, mentre nelle vicinanze ci sono posti auto liberi riservati ai disabili. Cioè se la scelta del parcheggio a pagamento è obbligata dalla mancanza di posti auto riservati, nel raggio di cento metri, non occorre pagare il ticket. La sanzione elevata dall’ausiliario avrebbe dovuto esplicitamente annotare la presenza nelle vicinanze di parcheggi riservati invalidi liberi e a disposizione.