
LA NUOVA LEGGE REGIONALE . Nota di Girio Marabini. Finalmente, ad un anno dalle linee guida ministeriali relative alla legge nazionale sulla Dislessia e sui DSA ( legge 8 ottobre 2010, n. 170),è stata approvata dal consiglio regionale delle Marche la legge che prevede interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (legge 19 novembre 2012, n. 32)
La notizia è stata diffusa il 20 dicembre anche dalla RAI delle Marche nella rubrica “Buongiorno Regione”. In quella sede il prof. Piero Crispiani docente di pedagogia speciale all’Università di Macerata ha sinteticamente illustrato i temi della dislessia e ill valore e l’importanza della diagnosi specifica.
Durante gli ultimi anni le famiglie e le scuole, pur in presenza di una normativa nazionale, hanno dovuto fare da soli. Nella gran parte dei casi i genitori per la diagnosi e la cura si sono affidati a specialisti privati affrontando anche una certa spesa. Comunque, prendiamo atto di questa nuova regolamentazione che dovrebbe porre fine all’incertezze, ai dubbi e alle perplessità avanzate anche dalle scuole stesse di fronte agli alunni DSA .
Vediamo in sintesi i contenuti della legge. La Regione riconosce “che i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) limitano l’utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo (…)” Al fine di favorire la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti interessati, viene promossa, in particolare, la diagnosi e la riabilitazione precoce dei DSA e vengono attivate iniziative a favore dei genitori interessati, atte a prepararli ma anche a sensibilizzarli sulle tematiche specifiche. Viene istituito un comitato tecnico scientifico, quale organo consultivo e per il monitoraggio e la valutazione delle iniziative a favore dei DSA e viene messo ordine nella possibilità dei privati e delle strutture private a rilasciare le specifiche diagnosi. La possibilità che la diagnosi e le azioni conseguenti siano a carico del servizio sanitario nazionale è legata ad alcune condizioni:
- Autorizzazione e Accreditamento della struttura pubblica e privata presso la Regione Marche ai sensi della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20
- il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni sia effettuato in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference e nel rispetto di quanto stabilito dai decreti ministeriali di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
- che la diagnosi sia effettuata da un’équipe multidisciplinare, costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età.
La legge non è completamente esecutiva perché la Regione Marche ha 180 giorni di tempo dalla promulgazione, per definire i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture che effettuano la diagnosi di DSA.
Pertanto nelle more di attuazione definitiva della legge, si ritiene che le scuole e i genitori debbano continuare a rivolgersi alla equipe psico-pedagogica della ASUR, l’unico organismo che appare per ora essere titolato dalla legge nazionale a rilasciare la diagnosi di DSA, con i tempi purtroppo lunghi di tale servizio, dovuti alla enorme mole di lavoro. Come interpretare infatti diversamente il comma che così recita:”sino all’adozione dell’atto di cui al comma 3, le certificazioni di diagnosi di DSA sono rilasciate dai soggetti che provvedono alla diagnosi e alla relativa certificazione alla data di entrata in vigore della presente legge.”? Infine, in coerenza con le premesse, la legge regionale stabilisce all’art.5 (Concorsi pubblici regionali) che: ” Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, oppure di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.”
Già le ordinanza ministeriali relative agli Esami di Stato al termine delle scuole superiori hanno previsto la possibilità nello svolgimento delle prove di utilizzare azioni, quali ad esempio il prolungamento dei tempi, e strumenti compensativi , in presenza di diagnosi e di una programmazione personalizzata dei Consigli di Classe. La dislessia è un grave problema di origine costituzionale, la cui incidenza è purtroppo in aumento. Gli alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento possono vedere compromesso il loro profitto scolastico: senza opportuni interventi educativi e didattici gli insuccessi si sedimentano e possono portare a problemi di sviluppo anche seri ed irreversibili. La scuola, pertanto, non deve attendere la diagnosi formale di dislessia o in genere di DSA, essendo tenuta, di fronte alle difficoltà scolastiche, ad attuare tutte le strategie possibili per garantire il successo scolastico di ognuno, soprattutto nella scuola dell’obbligo.
La diagnosi è uno strumento in più che garantisce l’obbligo di una progettazione personalizzata e di utilizzazione di strumenti compensativi o sostitutivi, anche multimediali. Di fronte alla dislessia, alla disgrafia e alla discalculia svolgono infatti un ruolo decisivo le nuove tecnologie didattiche
I genitori, per loro parte, non devono “temere” la diagnosi, non si tratta di chiedere il sostegno, ma si tratta di pretendere che vengano riconosciute e tenute in debito conto le difficoltà di apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo.
Non deve essere, però, considerata una sorta di “alibi” per avere garantita in qualche modo la promozione, ma deve essere utilizzata come una risorsa atta a favorire lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità dei propri figli. Infatti i bambini DSA sono intelligenti e, di solito, vivaci e creativi.
E’ dunque fondamentale una diagnosi precoce: alcuni segnali possono essere verificati dai genitori stessi.
A tale proposito suggerisco ai genitori la consultazione della guida messa a disposizione gratuitamente dall’AID (associazione italiana dislessia)
http://www.aiditalia.org/it/guida_alla_dislessia_per_genitori_ristampa_2012.html