Bisogni Educativi Speciali e l’inclusione scolastica.

Nota di Girio Marabini. I consigli di classe o, nelle scuole primarie, i team dei docenti di fronte a situazioni (anche solo temporanee) di alunni in grave difficoltà sono tenuti a formulare un piano didattico personalizzato. Anche se questa è (o dovrebbe essere) una buona pratica già consolidata ,almeno nella scuola dell’obbligo,il Ministero della Pubblica Istruzione ha ritenuto opportuno formalizzarla nell’ambito di un preciso quadro operativo. La recente circolare n.8 (marzo 2013) infatti ha fornito le prime indicazioni applicative della direttiva del Ministro Profumo del dicembre scorso denominata ” Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. La Direttiva ha esteso il campo di intervento e di responsabilità dei Consigli di Classe all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) che viene così definita: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Si completa e si precisa dunque il quadro di interventi a favore degli alunni che pur non essendo diversamente abili o non avendo una diagnosi di DSA (disturbi specifici di apprendimento, quali ad esempio la dislessia) presentano comunque per vari motivi difficoltà di apprendimento, sancendo così anche per loro il diritto alla personalizzazione didattica secondo i principi espressamente enunciati dalla Legge 53/2003. Lo strumento priviligiato è il Piano didattico personalizzato (PdP) che dovrà essere redatto a seguito di un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata: esso dovrà stabilire le strategie di intervento più idonee (compresi gli strumenti compensativi o dispensativi) e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PdP sarà firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia, che nel caso dei dati sensibili, dovrà autorizzare per iscritto. La circolare inoltre raccomanda alle scuole di motivare opportunamente, verbalizzzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche in modo da evitare contenzioso. Relativamente allo svolgimento degli esami di stato e alle rilevazioni annuali degli apprendimenti la circolare si è riservata di fornire eventuali disposizioni, (alla data attuale non sono state ancora emanate).Esaminiamo brevemente alcuni aspetti operativi specifici contenuti nella circolare. Riguardo ai DSA, anche in assenza di una diagnosi (i tempi di rilascio da parte delle strutture autorizzate sono notoriamente lunghi) la circolare raccomanda di “adottare preventivamente le misure previste dalla  legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo”. Relativamente all’ area dello SVANTAGGIO socioeconomico, linguistico e culturale, la circolare precisa: “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli strumenti compensativi o dispensativi avranno in tali casi durata temporanea (per il tempo strettamente necessario). Infine a livello d’Istituto i compiti del gruppo di lavoro e di studio si estenderanno alle problematiche relative a tutti i BES: il gruppo assumerà il nome di Gruppo di lavoro per l’inclusione. (Per una analisi approfondita link alla circolare)

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