Assolto l’ex vigile urbano Alberto Camilletti sanzionato per un caffè

Era l’estate del 2010 e Alberto Camilletti, allora vigile urbano in organico al corpo di Polizia Municipale di Recanati, durante un servizio esterno si ferma in un bar cittadino per andare in bagno in quanto in quel periodo aveva problemi di calcoli renali e beveva molta acqua. “Per superare l’imbarazzo, racconta, ho chiesto alla commessa un caffè e proprio mentre lo stavo bevendo nel locale è entrato il sindaco.” Il periodo è quello dell’inizio del mandato dell’attuale sindaco Fiordomo.

Un caffè amaro per Camilletti perché pochi mesi dopo si vede notificare una contestazione di addebiti e, successivamente, la commissione disciplina lo multa con 4 giorni di sospensione dal lavoro. 

Provvedimento subito impugnato dal vigilie che ha presentato ricorso, tramite il suo legale, Fabio Perdominici, al Giudice del lavoro. La storia è andata avanti per anni, vissuti con profonda sofferenza dal Camilletti, costretto persino a delle sedute dallo psicologo per recuperare la serenità perduta tanto che, ci confessa, per un periodo non è riuscito più neppure a guidare l’auto.

Qualche giorno fa è giunta finalmente la sentenza del Giudice Onorario di Tribunale, Angelo Caldarello, con la quale ha stabilito che la sanzione disciplinare doveva considerarsi priva di effetti in quanto la notizia dell’illecito era stata trasmessa tardivamente dal Sindaco all'Ufficio competente, solo il 20 novembre del 2010, quando il fatto contestato era avvenuto il 16 luglio. “Ciò dimostra, scrive il giudice, che l’addebito era di scarsa importanza altrimenti l’ente aveva il dovere di muoversi con la dovuta celerità anche nell'interesse pubblico”. Ma, al di là della tempestività della contestazione, “anche entrando in merito al fatto”, si legge sempre nelle motivazioni della sentenza, esso appare “di particolare tenuità in quanto allontanarsi da un ufficio per usufruire e bere un caffè e fumare una sigaretta (dopo il caffè), rientra nelle consuetudini in qualche modo degli uffici. Comunque la sanzione è sproporzionata rispetto alla tenuità del fatto.”

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