IL SINDACO
Premesso che il fenomeno dell'abusivismo commerciale, perpetrato su diverse vie e suolo pubblico e sull'arenile del litorale, viene affrontato con azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Municipale, in concorso con le forze dell'ordine, sotto l'egida ed il coordinamento della locale Prefettura, attraverso la diversificazione delle strategie d'intervento;
Rilevato che la vendita di merce in forma itinerante è consentita nelle aree individuate dall’Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione degli atti amministrativi a ciò finalizzati: di converso l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, ed in tale evenienza, il violatore/venditore incorre nelle sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98 ( artt. 28 e 29 );
Richiamata la D.G.R. della Regione Marche n.46/2012 ed il Regolamento Comunale sull’utilizzo del demanio marittimo n.37 del 30.07.2012 che all'art.3 – comma 1, lettera m, stabilisce che: “ E’ vietato esercitare il commercio in forma fissa ed itinerante salvo le attività oggetto di specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all’interno dell’area in concessione“;
Atteso che questa Amministrazione Comunale non autorizza la vendita su area demaniale marittima e che tale forma di commercio, se perpetrata in luogo vietato, realizza diverse fattispecie di illeciti amministrativi e/o penali, quest’ultimi realizzati con il commercio di merce con marchi contraffatti,
l'immissione in commercio di merce pregiudizievole la salute pubblica. Inoltre, dà luogo alla concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate, nonché l'occupazione indebita di parte della battigia destinata al transito dei bagnati e delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare, elementi tutti concorrenti a creare il disordine sociale ed il pregiudizio della pubblica incolumità;
Tenuto conto che le normative sopra richiamate prevedono il divieto di vendita nelle aree non autorizzate dall’organo competente, ma nulla dicono circa il divieto di acquisto;
Rilevato, altresì, che l’art. 1 – comma 7 – del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce che l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 ad euro 7.000,00, qualora proceda all'acquisto o all'accettazione di merci con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;
Considerato altresì la Polizia Municipale e le forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura collaborano per un’intensa e continua azione di contrasto al commercio abusivo;
Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, sull'arenile del litorale e su altre vie ed aree pubbliche, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, incidenti negativamente sulla sicurezza urbana ed incolumità pubblica, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale;
Rilevato che il fenomeno della vendita abusiva si sta dimostrando una vera e propria occupazione di aree pubbliche compreso l’arenile demaniale, per attività illecite con una vera e propria organizzazione che assegna spesso spazi e organizza “vedette” per monitorare le attività di controllo delle forze dell’ordine;
che tale occupazione sovente impedisce la libera fruizione di marciapiedi, lungomare ed arenile; i soggetti che spesso in contemporanea svolgono tale attività abusiva raggiungono le decine e spesso creano assembramenti di molte unità.
Rilevato, inoltre, che si sono verificati anche episodi di aggressioni da parte di tali soggetti nei confronti degli agenti della Polizia Municipale o altri appartenenti alle Forze dell’Ordine; sono numerosissime le segnalazioni di turisti che lamentano gravi disagi, nonché frequenti episodi di presunte ritorsioni degli abusivi nei confronti di titolari di stabilimenti balneari oppure invettive nei confronti dei turisti che reclamano il proprio spazio per l’elioterapia occupato invece da tale vendita non autorizzata;
Verificato che spesso i venditori abusivi occultano merci nelle pertinenze delle attività balneari ed economiche ed è quindi opportuno che vi sia una forte collaborazione da parte dei gestori di tali attività;
Rilevato altresì:
che le persone dedite al predetto commercio trasportano e consegnano la – merce nei luoghi di vendita non autorizzata e/o stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via o sull’arenile esponendola sulla persona o conservandola in grandi sacchi di plastica, in borsoni o altri contenitori, e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri o accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia;
che è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via o sull’arenile, – con furgoni, veicoli, velocipedi, motoveicoli, su mezzi pubblici, a piedi, in sacchi, borsoni od altri contenitori di grandi dimensioni della merce o indosso, sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà trasportata e conservata;
– che pertanto le predette modalità di trasporto e detenzione devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente rivolti alla vendita su area pubblica e in forma itinerante e in quanto tali rientranti nella parte sostanziale dell’atto di vendita sanzionato dalla normativa nazionale, regionale e comunale;
– che i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle operazioni di contrasto all’abusivismo commerciale poste in essere dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine possono utilizzare i sacchi, borsoni od altri contenitori come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l’incolumità pubblica;
– che i prolungati stazionamenti con sacchi, borsoni o altri contenitori o con la merce indosso sono cause di frizioni con i residenti delle zone interessate al fenomeno e con gli operatori commerciali regolari, con i titolari dei pubblici esercizi, con i bagnini e con altre categorie produttive, con
conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;
Considerato, per altro, che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed
immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell’attività sopra descritta.
Verificato che spesso i prodotti venduti dai soggetti abusivi non sono dotati delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e che questo visto l’alto numero di prodotti scambiati può creare problematiche alla tutela della salute pubblica;
Considerato che, per le motivazioni sopra addotte, le attività complessive dell’abusivismo commerciale, potrebbero portare a problemi di ordine pubblico e necessitano di provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione, legalità e sicurezza urbana.
Vista l’impossibilità di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici vista la repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva;
Tutto ciò premesso
RAVVISATA quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell’interesse di questa comunità al regolare svolgimento
dell’attività turistica;
CONSIDERATO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall’art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “ con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
VISTA la recente integrazione legislativa intervenuta con introduzione del comma 4-bis all’art.54 del citato D.Lgs.267/2000, in base al quale “ I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;
RILEVATO che :
la Corte Costituzionale con plurime pronunce ha definitivamente stabilito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici, con possibilità di derogare a norme legislative vigenti mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza, della contingibilità e a condizione della temporaneità degli effetti;
ATTESO che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Macerata;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 157 del 12.07.2017, con la quale sono stati fissati anche gli importi per il pagamento in misura ridotta per le violazioni alle Ordinanza adottate ai sensi dell’Art. 54 del decreto legislativo 267/2000;
VISTE le Ordinanze sulla stagione Balneare anno 2017;
ORDINA
Art. 1 – divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni Su tutto il territorio comunale ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante, è vietato a chiunque la contrattazione e l’acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dal D.L.vo n. 114/98 (per i venditori abusivi) e dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).
È inoltre vietato in particolare sull’arenile demaniale sottoporsi a massaggi o acquistare altri servizi, da soggetti non autorizzati.
Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.
Rimane in capo al trasgressore la facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 157 del 21.07.2017, per un importo di € 400, qualora la sanzione venga pagata entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento;
Art. 2 – misure di prevenzione contro l’abusivismo commerciale da attuare da parte dei gestori di attività e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.
E’ fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compressa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinchè tali ambiti non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello stabilimento e/o affittuari, accertato l’omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500, con facoltà per il trasgressore di pagamento in misura ridotta, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 157 del 21.07.2017, di € 400 e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l’illecito ai sensi dell’art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.
Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata, sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi entro e non oltre giorni dieci dal riscontro del fatto. Tali disposizioni si applicano anche nelle pertinenze locali di tutte le attività economiche, sia gestite che in stato di abbandono. In caso di compiacenza e/o accertamento di disponibilità anche indiretta o per conto terzi, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra citate, sarà disposta, se l’esercizio è attivo, la chiusura per giorni due dell’attività a partire dal decimo giorno l’accertata violazione.
Art. 3 – contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Municipale e altre Forze dell’Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura merce,
contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure “luogo di partenza o base operativa” per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.
Art. 4 – misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva Per contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non autorizzati, negli spazi ed aree pubbliche dalla ferrovia all’arenile, ivi compreso quest’ultimo, sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altre piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:
a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie dalla ferrovia all’arenile, a seguito di opportuni rilievi delle forze dell’ordine che accertino l’assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto –
conservazione – scarico merci oppure di verifica che funge da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l’organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, la rimozione forzata del veicolo finalizzata all’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo.
b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;
c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;
I predetti comportamenti sono vietati, soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe, in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva è maggiormente conclamato (arenile, aree limitrofe, centri,…), in quanto devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell’atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione statale, regionale e locale.
Resta fermo che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell’attività sopra descritta.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l’illecito ai sensi dell’art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge. Sarà inoltre comminata al trasgressore apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500, con facoltà per il trasgressore di pagamento in misura ridotta, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 157/2017, di € 400.
DISPONE
che la presente ordinanza:
· sia valida dal 01.08.2017 al 31.10.2017;
· che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Porto Recanati e su ogni altro mezzo di informazione;
· sia trasmessa alla Prefettura-Uff. Territoriale del Governo di Macerata per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Macerata, al Comando
Provinciale e Locale Carabinieri, al Comando Provinciale e Locale Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio
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