SI E’ CHIUSO A FAVORE DI PIETANESI IL CONTENZIOSO CON IL COMUNE

RECANATI. Con la sentenza del 22/10/2012, si è chiuso a favore di Simone Pietanesi il contenzioso dallo stesso innescato contro il Comune.

La vicenda risale al luglio 2011, quando il Geometra del Comune, Michela Vitali, dava disposizioni agli operai addetti alla ristrutturazione del parco di Villa Colloredo, affinchè venisse posizionata una rete dell’altezza di 1,5 m di fronte al cancello dei Pietanesi.

Pietanesi, al ritorno dal lavoro, si accorgeva del fatto e immediatamente, tramite lettera raccomandata,   invitava il comune a rimuovere la rete e a ripristinare il passaggio, ma  si sentiva opporre rifiuto, quindi  chiese un incontro al sindaco, volto a risolvere la questione con buon senso e senza l’intercessione degli avvocati, ma ottenne solo un nuovo rifiuto, tanto da essere costretto a rivolgersi al giudice perchè dirimesse la questione, tutto sull’assunto, verificatosi fondato che il passaggio era sempre esistito e che vantava una servitù sulla particella 418.

Il comune si costituiva in giudizio per il ministero dell’Avv. Roberto Catani del foro di Ancona eccependo:

1)      il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, giacchè il comune avrebbe realizzato i lavori in esecuzione della delibera  di giunta n.86 del 24.03.2011 e in quanto il bene su cui Pietanesi intende continuare a esercitare il suo diritto rientrava nei beni indisponibili del comune

2)      che non vi è stato spoglio violento perchè il comune esercitava un suo diritto

Il giudice ha stabilito riguardo al punto uno che l’accezione di difetto di giurisdizione è manifestamente infondata; che la realizzazione della recinzione, non solo non era inserita nella delibera, ma neanche minimamente accennata e che la particella 418 non rientrava nei beni incedibili, tantomeno demaniali.

Riguardo al punto due che sono manifestamente infondate anche le eccezioni riguardo alla violenza dello spoglio che senz’altro sussiste, in quanto deve intendersi come una modificazione della realtà materiale contro la volontà del possessore.

Stante ciò il giudice accoglieva la richiesta di Pietanesi e ordinava l’immediata riapertura del cancello, condannando il comune nella persona del Sindaco pro tempore alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 1664,24 oltre a CPA e Iva come per legge che vanno ad aggiungersi ai  € 1350,00 oltre a CPA e Iva  dell’onorario del proprio avvocato.

L’importo del risarcimento dovuto a Pietanesi, per il mancato utilizzo del cancello, verrà quantificato nel rito ordinario. Resta però da capire  come mai il comune, in questa occasione, contrariamente a quanto fatto per il CTU, non abbia immediatamente reso nota tramite comunicato stampa , la decisione del giudice.

 

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