Compro oro: controlli a tappeto in tutta la provincia

Da tutto il mese di novembre il personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Macerata , diretto dal Primo Dirigente Dr. Marcello Gasparini, in attuazione dei pianificati servizi volti al controllo dei negozi di “compro oro” presenti nella provincia, ha proceduto ad una serie di controlli di dette attività.

I controlli hanno avuto riguardo soprattutto alla verifica del rispetto degli obblighi di legge che vengono imposti a queste attività per favorire la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio.

Infatti, poiché proprio in simili attività è possibile convertire in denaro anche gli oggetti preziosi eventualmente sottratti illecitamente ai proprietari, è stato verificato il puntuale rispetto soprattutto di due specifiche prescrizioni:

ü  la regolare tenuta dei registri degli affari in cui debbono essere annotati gli estremi del documento di identità di chi effettua compravendite di preziosi usati;

ü  il mantenimento dei preziosi usati a disposizione dell’Autorità di Polizia per almeno dieci giorni dall’acquisto.

Mentre tutti i controlli presso le gioiellerie hanno avuto esito negativo, in alcuni “compro oro” invece sono state riscontrate violazioni, soprattutto al secondo precetto, poiché i rispettivi titolari avevano inviato, prima del termine di dieci giorni,. i preziosi auriferi alle aziende che effettuano la fusione e la successiva commercializzazione  in lingotti e semilavorati.

I controlli hanno interessato negozi in Macerata, Morrovalle, Potenza Picena  e Porto Potenza Picena.

Pertanto, laddove erano state riscontrate irregolarità ossia in cinque esercizi commerciali, sono state immediatamente contestate violazioni amministrative per importi che vanno da euro 308.00  sino a euro 1.032.00.

Anche i Carabinieri della Provincia hanno concorso ai servizi in Recanati ed altri centri della costa.

A fronte di irregolarità riscontrate, il Questore ha adottato il decreto di diffida al puntuale rispetto delle norme citate, con l’avviso che l’ulteriore inottemperanza comporterà la denunzia alla Procura della Repubblica di ;Macerata per il reato di inosservanza dell’ordine dell’Autorità nonché la sospensione della licenza che può arrivare sino a tre mesi.

All’ attività di controllo e repressiva viene affiancata quella in funzione di prevenzione generale, mediante l’ esercizio dei poteri di imporre prescrizioni alle attività soggette a licenza del Questore.

Infatti, l’ art. 9 TULPS prevede “Oltre le condizioni stabilite dalla legge chiunque ottenga un’ autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’ autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”.

L’ azione amministrativa si ispira all’ opportunità che le attività siano esercitate con modalità utili a favorire migliore azione preventiva ovvero, eventualmente, di intervento di polizia giudiziaria.

Pertanto tutte le attività ritenute obbiettivi sensibili, quali i compro oro ed altre (commercio di preziosi, sale scommesse fino alle sale slot), vengono sottoposte a prescrizioni al fine di dotarle di sufficienti difese strutturali e di allarme, per la prevenzione dei reati di furto o rapina ai loro danni.

Inoltre sono imposte altre prescrizioni, in particolare alle attività di commercio di preziosi, inclusi i compro oro, in funzione di prevenzione:

1. è fatto obbligo di assicurare la costante presenza del titolare o in alternativa, di un preposto autorizzato e come tale iscritto in licenza a norma dell’ art. 8 TULPS;

2. per le operazioni di compravendita concernenti preziosi usati è fatto  obbligo di munirsi del registro di cui all’art. 128 del t.u. leggi di P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773) da tenere secondo le modalità dell’art. 247 del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 6.5.1940, n. 635) indicandovi la tipologia dell’oggetto, cui va attribuita la stessa numerazione progressiva del registro, la tipologia del materiale, il peso ed eventuali segni particolari, se presenti;

3. è fatto obbligo di eseguire riproduzione fotografica, anche su supporto digitale, di ciascun oggetto prezioso usato acquistato; le foto dovranno essere numerate conformemente alla correlativa operazione iscritta nel registro di cui sopra e conservate – presso l’esercizio – per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) a disposizione  dell’Autorità di P.S.;

4. si prescrive di non alterare o alienare i preziosi usati se non dieci giorni dopo l’acquisto, salvo che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica, così come previsto dall’art. 128, comma 5 T.U.L.P.S.;

5. si prescrive di segnalare tempestivamente alla Questura  sia ogni proposta di vendita di preziosi di sospetta provenienza e sia plurime operazioni di vendita di preziosi che in uno stesso bimestre siano state concluse con la stessa persona o quanto meno proposte dal medesimo soggetto;

6. è fatto divieto di eseguire operazioni di acquisto di oggetti preziosi usati con minori di anni 18.

Sempre in funzione preventiva sono stati intensificati anche i servizi di controllo sui soggetti che effettuano le c.d. vendite porta a porta.

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