Fiaschetti chiede l’istituzione del registro del testamento biologico

Porto Recanati. Istituzione del Registro Comunale di raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente “testamento biologico”

Premesso che:

 

Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare anticipatamente i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano in maniera irreversibile di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico;

– In Italia l’articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana (“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;

– La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata il 7 dicembre a Nizza, stabilisce ai primi 3 articoli, che “la dignità umana è inviolabile”, che “ogni individuo ha diritto alla vita” e “alla propria integrità fisica e psichica”, e che “nell’ambito della medicina e della biologia” “deve essere in particolare rispettato” “il consenso libero e informato della persona interessata”;

– La Legge n. 145/2001 che ha ratificato la Convenzione di Oviedo sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina [“Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina”] del 4 aprile 1997 che recita all’art. 5: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato … La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”, e precisa all’art. 9: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”;

CONSIDERATI

– gli articoli del Codice di deontologia medica della FNOMCO (2006) : art. 20 (“Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona”); art. 35 (“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente … In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”); art. 38 (“Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa … Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”); art. 16 (“Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita”); art. 39 (“In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico”);

VISTI:

– Il Documento del 24 ottobre 2008., Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, con cui il Comitato Nazionale di Bioetica esprime parere favorevole al diritto del paziente “cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie, in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà” di rifiutare i “trattamenti sanitari salva-vita”. Fatto salvo il diritto del medico di astenersi “da comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali”, “il paziente ha in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta”;

– I recenti pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

– La sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 8650 del 2009, la quale ha confermato che l’imposizione di un

trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana e dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;

RITENUTA

improcrastinabile l’esigenza che venga approvata al più presto una legge che regoli unitariamente la materia, sulla base dei principi di laicità dello Stato, nonché nel pieno rispetto delle convinzioni etiche, dei diritti civili e di libertà di ciascun cittadino;

 

Considerato che:

– Non esiste nell’ordinamento italiano uno strumento tecnico applicativo del principio costituzionale richiamato, tanto che è stata avviata in Parlamento, a partire dalla scorsa legislatura, una proposta di legge (disegno di legge “Calabrò”) per definire le regole del cosiddetto “testamento biologico”;

– La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: “Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientificiriconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona” Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE :

– La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano;

– In assenza di una normativa nazionale in materia, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta comunale  di istituire un Registro Comunale di raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente “direttive anticipate”, “testamento di vita” o “testamento biologico”, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. predisporre, per l’approvazione da parte del Consiglio, un regolamento che disciplini la materia.

2. predisporre uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento,

3. adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo n. 196 del  2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;

4. disciplinare ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione;

5. Impegnare il Sindaco e a promuovere occasioni di dibattito e di confronto pubblico sul tema del Testamento Biologico, coinvolgendo nella forma più ampia e pluralistica cittadini, associazioni e operatori sociosanitari.

Gruppo Consiliare ALTERNATIVA CIVICA

Fiaschetti Attilio

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